"Superbollo"

Regole per il pagamento dell'addizionale erariale

I possessori di un'autovettura con potenza superiore a 185 kW devono versare un’addizionale erariale alla tassa automobilistica, il cd. “superbollo”.
I parametri del tributo, originariamente introdotto dall'articolo 23, comma 21, del Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98, sono stati modificati dall’articolo 16, comma 1, del Decreto Legge 6 Dicembre 2011 n. 201.
L’addizionale è pari a 20 €uro per ogni kW di potenza superiore ai 185 kW (a partire dal 2012).
Il pagamento va effettuato entro gli stessi termini previsti per il pagamento della tassa automobilistica ordinaria (cd. “bollo auto”). Sono tenuti al pagamento dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica (“superbollo”) coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento della tassa automobilistica (“bollo auto”), risultano essere proprietari del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.). In caso di veicolo con contratto di leasing, usufrutto o acquisto con patto di riservato dominio, sono tenuti al pagamento coloro che risultano essere rispettivamente utilizzatori, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio del veicolo al P.R.A. Dal 1° gennaio 2020 in caso di veicolo con contratto di noleggio a lungo termine senza conducente, sono tenuti al pagamento del superbollo coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere utilizzatori.
L'addizionale è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo (che, salvo prova contraria, coincide con la data di immatricolazione), rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento, e non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione. Beninteso: tali periodi sono calcolati a decorrere dal 1º gennaio dell'anno SUCCESSIVO a quello di costruzione. Facciamo un esempio: l'importo dell'addizionale erariale di un veicolo costruito nel 2016 sarà ridotto al 60% per i versamenti dovuti dal 1° gennaio 2022; al 30% per i versamenti dovuti dal 1° gennaio 2027; al 15% per i versamenti dovuti dal 1° gennaio 2032; i versamenti NON risulteranno più dovuti dal 1° gennaio 2037.
L’addizionale non è dovuta nei casi in cui il veicolo sia esentato dal pagamento della tassa automobilistica (ad esempio in sospensione Rivenditori Auto).
Il versamento dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica deve essere effettuato utilizzando il modello AdE "F24 Versamenti con elementi identificativi" (alleghiamo un facsimile del modello). E' esclusa la compensazione e i codici tributo da utilizzare sono (Risoluzione AdE n. 101/E del 20/10/2011):
- 3364 Addizionale erariale alla tassa automobilistica
- 3365 Addizionale erariale alla tassa automobilistica - sanzione (se dovuta)
- 3366 Addizionale erariale alla tassa automobilistica - interessi di mora (se dovuti).

Se Vi occorre la generazione del modello F24 per il pagamento, contattateci all’indirizzo mail: tasso1948@sermetra.it, allegando una copia della Carta di Circolazione / del Documento Unico di circolazione e proprietà e le indicazioni sull'annualità che desiderate pagare.

Modello F24 AdEModello F24 AdE [159 Kb]